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2 Informazione sui rischi (Comma 1 lettera b) Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori a impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, di una sua singola unità produttiva, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
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3 Tipiche informazioni:
Descrizione del sito
Descrizione delle attività svolte dal Committente nel sito ed in particolare nelle aree oggetto dell’appalto/contratto d’opera
Descrizione delle aree esterne
Nominativi dei soggetti responsabili per le attività di sicurezza nel sito
Rischi generali e specifici delle singole attività svolte nel sito
Rischi derivanti dalla presenza di altri appaltatori nel sito
Misure generali di prevenzione e protezione adottate per i rischi generali e specifici
Procedure di sicurezza applicabili
Procedure per la gestione delle emergenze vigenti nel sito Informazione sui rischi (Comma 1 lettera b)
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4 La fornitura delle informazioni necessarie deve avvenire in forma “documentata” e sistematica.
Le modalità più semplici ed efficaci possono essere:
Esecuzione di sopralluoghi congiunti e redazione di verbale
Elaborazione di documento informativo standard
Inserimento di un “capitolo” nel DUVRI Informazione sui rischi (Comma 1 lettera b)
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5 La fornitura deve avvenire necessariamente in fase “pre-contrattuale” per permettere all’appaltatore di tenere conto di dette informazioni per l’organizzazione della sicurezza durante i lavori oggetto dell’appalto e nella predisposizione dell’offerta economica.
Nella fase “pre-contrattuale”, l’appaltatore dovrà inoltre fornire informazioni sui rischi propri, relativi alle attività oggetto dell’appalto. Tali informazioni saranno propedeutiche alla successiva valutazione dei rischi interferenziali. Informazione sui rischi (Comma 1 lettera b)
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6 I Datori di Lavoro (anche i subappaltatori):
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Cooperazione e coordinamento (Comma 2)
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