Legislazione infermieristica 1925 2005 (2)

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Legislazione infermieristica organizzazioni professionali:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 1 Legislazione infermieristica organizzazioni professionali Profilo Professionale INFERMIERE

Decreto 14 settembre 1994, n. 739 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 2 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere Visto l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;

Articolo 1 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 3 Articolo 1 1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica .

Articolo 1 comma 2 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 4 Articolo 1 comma 2 L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

Articolo 1 comma 3 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 5 Articolo 1 comma 3 3 - L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

Articolo 1 comma 3 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 6 Articolo 1 comma 3 e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Articolo 1 comma 4 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 7 Articolo 1 comma 4 4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Articolo 1 comma 5 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 8 Articolo 1 comma 5 La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

Articolo 1 comma 5 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 9 Articolo 1 comma 5 a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica.

Articolo 1 comma 6 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 10 Articolo 1 comma 6 6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

Articolo 1 comma 7 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 11 Articolo 1 comma 7 7 - Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto .

Articolo 2 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 12 Articolo 2 1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.

Articolo 3 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 13 Articolo 3 1 - Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, numero 1310 , sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 14 D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, numero 1310 , sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici 1. Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti: programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione; annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali; registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio); richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti; compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al servizio;

D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 15 D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente; registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto; controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto; sorveglianza sulle attività dei malati affinché le stesse si attuino secondo le norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni.

D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 16 D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti: a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi dell'assistenza; a promuovere tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie; ad eseguire ogni altro compito inerente alle loro funzioni.

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D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 17 2. Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti ; assistenza completa dell'infermo; somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico; sorveglianza e somministrazione delle diete; assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria; rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della temperatura, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria; effettuazione degli esami di laboratorio più semplici; raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche; disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al malato; opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari; opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico, degli allievi e del personale esecutivo; interventi d'urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;

Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti; :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 18 Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti ; raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche; disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al malato; opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari; opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico, degli allievi e del personale esecutivo; interventi d'urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;

Slide 19:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 19 somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico: prelievo capillare e venoso del sangue; iniezioni ipodermiche, intramuscolari e tests allergo-diagnostici; ipodermoclisi; vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee; rettoclisi; frizioni, impacchi, massaggi, ginnastica medica; applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di E.C.G., E.E.G. e similari; medicazioni e bendaggi; clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi; lavande vaginali; cateterismo nella donna; cateterismo nell'uomo con cateteri molli; sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico; lavanda gastrica; bagni terapeutici e medicati; prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico; prelevamento dei tamponi. Le prestazioni di cui ai punti d), g), n), o), p), debbono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico. E' consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell'ambito di organizzazioni ospedaliere o cliniche universitarie e sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto.

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D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 20 Mansioni della vigilatrice d'infanzia 3. La vigilatrice d'infanzia oltre alle mansioni previste per gli infermieri professionali, limitatamente all'infanzia, è autorizzata a procedere alla somministrazione con sonda gastrica degli alimenti ai neonati; ed ha la responsabilità della preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti per i neonati, per i minori ad essa affidati, il tutto su prescrizione medica.

Mansioni dell'assistente sanitario :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 21 Mansioni dell'assistente sanitario L'assistente sanitario è un professionista che opera nel campo della medicina pubblica. Esso collabora: a fare acquisire alla popolazione il valore fondamentale della salute; ad aiutare le persone a risolvere i loro problemi sanitari; alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi sanitario-sociali che lo Stato offre ai cittadini. Il suo lavoro si svolge all'interno ed all'esterno dei servizi. Le tecniche e gli strumenti operativi dell'assistente sanitario sono: il colloquio; la visita domiciliare; le inchieste; l'educazione sanitaria individuale e di gruppo. Le sue mansioni nei diversi servizi sono le seguenti: accoglimento dei pazienti nei diversi servizi, raccolta dell'anamnesi familiare e personale remota e prossima e di ogni altro dato utile per l'orientamento della diagnosi e per l'impostazione del caso assistenziale; raccolta ed invio di materiale ai relativi laboratori per esami diagnostici (secondo quanto previsto dal mansionario infermieristico); esecuzione di vaccinazioni prescritte dal medico per via orale e parenterale; controllo della chemioprofilassi; prove allergiche prescritte dal medico; esecuzione, in caso di necessità, di interventi e tecniche infermieristiche nell'ambito del servizio cui è addetto ed a domicilio; controllo di individui e gruppi per accertare l'igiene personale, le infestazioni parassitarie, le forme di irritazione cutanea, ecc .;

Mansioni dell'assistente sanitario :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 22 Mansioni dell'assistente sanitario assistenza al medico per visite di ammissione, di controllo e periodiche nelle scuole, nelle fabbriche e nelle aziende; ispezione e vigilanza presso le collettività, controlli dell'igiene dell'ambiente (case, scuole, fabbriche, ecc.) con particolare riguardo ai servizi igienici e alle cucine; controllo di disinfestazioni e disinfezioni di case e comunità; inchieste epidemiologiche e indagini sullo stato della nutrizione; preparazione e organizzazione per le indagini di massa, preparazione ed organizzazione di interventi di educazione sanitaria; controllo domiciliare dei dimessi dei vari istituti ospedalieri e di pazienti in cura presso centri di lotta contro le malattie sociali e dispensari; controllo della tenuta e distribuzione dei medicinali e vaccini nei dispensari, ambulatori e centri; raccolta, elaborazione ed esposizione dei dati statistici inerenti ai diversi servizi; compilazione, controllo e raccolta dei documenti sanitari; contatti e pratiche con uffici, enti, istituzioni varie; relazioni e corrispondenza relativi ai casi di assistenza; nell'ambito del servizio a cui è addetto l'assistente sanitario deve curare i rapporti con il pubblico, assicurare l'ordine degli ambienti, disciplinare il lavoro degli ausiliari.

Mansioni dell'infermiere generico:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 23 Mansioni dell'infermiere generico 6. L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria; raccolta degli escreti; clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi; bagni terapeutici e medicati, frizioni; medicazioni semplici e bendaggi; pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;

Mansioni dell'infermiere generico:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 24 Mansioni dell'infermiere generico somministrazione dei medicinali prescritti; iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; sorveglianza di fleboclisi; respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti: a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro; a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.

Formazione infermieristica sino al 3° millennio:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 25 Formazione infermieristica sino al 3° millennio Norme legislative dal 1925 al 2005

R.D.L. 15 agosto 1925 convertito nella Legge 18 marzo 1926:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 26 R.D.L. 15 agosto 1925 convertito nella Legge 18 marzo 1926 Facoltà d’istituzione delle scuole convitto per infermieri….. Durata del corso biennale. Possibilità di un terzo anno per certificato di abilitazioni alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica. Requisito di accesso culturale certificato di licenza media di primo grado. Solo donne dai 18 ai 30 anni ( non sposate ).

Legge 25-2-1971 n°124:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 27 Legge 25-2-1971 n°124 Estensione all scuole-convitto infermiere del sesso maschile. Titolo di accesso licenza media e cerificato attestante l’ammissione al terzo anno scuola secondaria. Durata del corso triennale.

Legge 3 giugno 1980 n° 243 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 28 Legge 3 giugno 1980 n° 243 Soppressione scuole infermieri generici. Nelle precedenti normative con ordinamenti didattici tali scuole erano comprese con quelle delle vigilatrici d’infanzia e degli assistenti sanitari come quelli dell’infermiere, anche se con durata annuale.

D.M. 8 febbraio 1972:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 29 D.M. 8 febbraio 1972 Riforma del percorso formativo degli abilitati alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica con ordinamento didattico posteriore all’acquisizione del diploma da infermiere professionale triennale e con esperienza lavorativa minima biennale e con votazione che superava di molto la sufficienza.

D.P.R. 24 maggio 1965 n° 775:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 30 D.P.R. 24 maggio 1965 n° 775 Istituzione della scuola in ambito universitario della Sapienza di Roma del Dirigente dell’Assistenza Infermieristica. 1969 Presso l’Università Cattolica di Roma. 1977 presso L’università statale di Milano. D.P.R. 10 marzo 1982 Riordino scuole dirette ai fini speciali universitarie dove era compresa la Scuola per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica.

Legge 15 novembre 1973:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 31 Legge 15 novembre 1973 Ratifica dello stato italiano dell’accordo di strasburgo del 25 ottobre 1967. Dove veniva definito l’accordo per i paesi della CEE della formazione degli infermieri professionali con ordinamenti didattici omogenei per tutti i paesi aderenti.

Legge 19 novembre 1990 n° 341:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 32 Legge 19 novembre 1990 n° 341 Istituzione dei diplomi universitari ( riforma Ruberti) con ordinamento didattico con tabella XXXIX. Il percorso universitario veniva definito con : D.U. ( percorso triennale) D.L. ( percorso biennale) D.S. ( diploma di specializzazione) Dottorato di ricerca.

Decreto 2 dicembre 1991:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 33 Decreto 2 dicembre 1991 Modifica dell’ordinamento didattico dei diplomi universitari infatti sia la tabella XXXIX che la XXXIX bis non rientravano nell’ordinamento didattico previsto dall’accordo di strasburgo pertanto l’adeguamento fu raggiunto con l’attuazione della tabella XXXIX ter che veniva istituita con tale decreto.

Decreto 30 dicembre 1992 n° 502 art.6:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 34 Decreto 30 dicembre 1992 n° 502 art.6 La legge per quanto riguarda l’aspetto generale segue la linea generale fatta dalla legge 23 ottobre 1992 n°421 in materia di revisione del pubblico impiego e della sanità e nello specifico all’art.1. Recepisce all’art. 6 la formazione dell’infermiere in ambito universitario con il conseguimento dei diplomi universitari.

LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42. Disposizioni in materia di professioni sanitarie. :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 35 LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42. Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Definizione delle professioni sanitarie 1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

Art. 4. :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 36 Art. 4. Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.

Decreto 3 novembre 1999, n. 509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.   Pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000   :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 37 Decreto 3 novembre 1999, n. 509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000 Art. 3 Titoli e corsi di studio 1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L) b) laurea specialistica (LS). 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

Art. 5 Crediti formativi universitari :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 38 Art. 5 Crediti formativi universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 39 Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio 1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. 2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.

Art. 8 Durata normale dei corsi di studio :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 40 Art. 8 Durata normale dei corsi di studio 1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. 2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie  (Pubblicato nel S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 41 DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (Pubblicato nel S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) Art. 5 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.

Art. 6 :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 42 Art. 6 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 43 Numerazione e denominazione delle classi delle lauree Denominazione Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica Classe delle lauree i professioni sanitarie della riabilitazione Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 44 Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" Art. 1. (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 1.  Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

Art. 1:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 45 Art. 1 2.  Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea. 3.  Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Art. 2:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 46 Art. 2 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

Art. 6. (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)      :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 47 Art. 6. (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento) 2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Art. 7. :

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 48 Art. 7. 1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. 2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

Legge 8 gennaio 2002, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" art.1:

D.A.I. Alberto Prezzolini anno 2004-2005 49 Legge 8 gennaio 2002, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" art.1 9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie , organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera. 10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università . All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,".