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CIRCOLARE DEL MINISTERODELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per l’Energia23 Maggio 2006: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per l’Energia 23 Maggio 2006
SCOPO DELLA CIRCOLARE: Il D.L.192/05 ha introdotto modifiche al preesistente quadro legislativo concernente le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici
La CIRCOLARE chiarisce e precisa le modalità applicative di alcune disposizioni. Non modifica o integra le norme emanate, ha un intento esplicativo
SCOPO DELLA CIRCOLARE
Finalità del D.L.192/05: Finalità del D.L.192/05 Miglioramento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti del settore civile (terziario e residenza) che assorbe oltre il 30% dell’energia utilizzata dal Paese
livelli di isolamento termico più elevati conseguibili a fronte di costi aggiuntivi molto contenuti
applicazione modulata della Certificazione energetica per consentire la sensibilizzazione di cittadini ed operatori e l’apprezzamento dell’attestato di “qualità energetica” quale strumento di discernimento e valorizzazione sul mercato delle qualità energetiche degli edifici, di per sé non evidenti, anche in sede di vendita o locazione
(segue) Finalità del D.L.192/05: (segue) Finalità del D.L.192/05 Diverso assetto dei compiti delle Amministrazioni Locali
ridotti gli impegni di accertamento ed ispezione da parte degli enti locali, diversi i meccanismi di adempimento e la responsabilità di cittadini, professionisti ed operatori del settore
Slide5: Il D.L.192 impone parametri nuovi da rispettare in edifici nuovi, ristrutturazioni, ..., nel rifacimento di impianti termici, sostituzioni di generatori di calore, ..., modulando i vincoli e gli oneri...: tali disposizioni sono immediatamente esecutive.
(segue) Finalità del D.L.192/05 Viene ribadito che le disposizioni sono immediatamente esecutive sia per l’involucro sia per l’impiantistica
Descrizione delle norme: Descrizione delle norme Viene chiarita la data di inizio della efficacia del decreto Il D.L.192 è in vigore dal 8 ottobre 2005 e la disciplina transitoria è esecutiva e pienamente applicabile senza attendere l’emanazione dei provvedimenti previsti
Si ribadisce la piena efficacia della disciplina transitoria
Slide7: Si chiarisce il comportamento in casi di ristrutturazione Si chiarisce il comportamento in caso di varianti su concessioni edilizie anteriori all’entrata in vigore del Dlgs Vengono ribaditi e chiariti i ruoli delle Regioni e delle Provincie autonome Si chiarisce che le norme del regime transitorio riguardanti l’impiantistica sono da applicare anche agli impianti esistenti Vengono riconosciuti alcuni errori formali e se ne indica la correzione
DECRETI MANCANTI: DECRETI MANCANTI
Slide9: Norme per la redazione dei certificati energetici
Requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli organismi di controllo
Decreto sui criteri, metodologie di calcolo e prestazioni minime degli impianti
Criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia convenzionata pubblica e privata
NOTAdel Gruppo di lavorodi PlasticsEurope ItaliaFederchimica: NOTA del Gruppo di lavoro di PlasticsEurope Italia Federchimica 19 luglio 2006
Contenuto:
Contenuto 1. VALORI MASSIMI DI TRASMITTANZA AMMESSA PER LE COPERTURE (DL192/05 All.C Tab.3) dal 1/1/2009
il maggiore isolamento termico non comporta né la modifica di tecnologie costruttive né una maggiore incidenza sulla mano d’opera
le coperture sono le maggiori responsabili delle dispersioni
le coperture sono le strutture che vengono più frequentemente sottoposte a recupero e manutenzione straordinaria
sono valori già adottati da Paesi europei con condizioni climatiche analoghe, sia da Enti locali nei propri regolamenti edilizi
siccome in tal modo si favorisce la riduzione degli sprechi energetici, si dovrebbero adottare sin dall’inizio del 2007
(segue) Contenuto: (segue) Contenuto 2. RISPARMIO ENERGETICO ESTIVO
L’imposizione di una massa superficiale minima penalizza i nmodo ingiustificato la progettazione bioclimatica
Vi sono altre soluzioni già utilizzate
schermatura delle superfici sottoposte alla radiazione solare
ventilazione naturale o meccanica notturna
pareti esterne con valori di sfasamento ed attenuazione d’onda termica incidente desiderati
(segue) Contenuto: 3. MASSA DEGLI EDIFICI
L’imposizione di una massa areica minima si ripercuote su quella delle strutture portanti
incremento della massa totale
non rispondenza ai criteri di sicurezza strutturale in zona sismicaL’imposizione di una massa areica minima si ripercuote su quella delle strutture portanti
Alternative
costruzioni leggere con strutture in legno, prefabbricati metallici, coadiuvati da sistemi adeguati di isolamento termico
E’ compito del progettista individuare la soluzione più adatta ai casi specifici
(segue) Contenuto
Grazie: Grazie