Slide1: Dal Decreto Gasparri al Codice delle Comunicazioni elettroniche: gli orientamenti giuresprudenziali
'Lineamenti della disciplina autorizzatoria delle infrastrutture di telecomunicazioni'
Slide2: INDICE
Il D. Lgs. 198/2002: Obiettivi, ruolo delle infrastrutture di telecomunicazione;
La sentenza della Corte Costituzionale n° 303 del 01/10/2003;
Il Codice delle comunicazioni elettroniche
Considerazioni della Corte in tema di elettrosmog
Gli standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico
La configurazione giuridica delle infrastrutture di telecomunicazioni'
Slide3: Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198
'Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443'
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002
Obiettivi (Art. 1): Obiettivi (Art. 1) Il decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di installa-zione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi del-l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:
Obiettivi (Art. 1): Obiettivi (Art. 1) a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando un mercato effettivamente concorrenziale; b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;
Obiettivi (Art. 1): Obiettivi (Art. 1) c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza; d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche;
Obiettivi (Art. 1): Obiettivi (Art. 1) e) dare certezza ai termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici; f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle emissioni elettro-magnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali;
Obiettivi (Art. 1): Obiettivi (Art. 1) g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore; h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'esple-tamento del relativo servizio al pubblico;
Obiettivi (Art. 1): Obiettivi (Art. 1) i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale; j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile
Infrastrutture di telecomunicazioni (Art. 3): Infrastrutture di telecomunicazioni (Art. 3) 1. Le infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Infrastrutture di telecomunicazioni (Art. 3): Infrastrutture di telecomunicazioni (Art. 3) 2. Le infrastrutture, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.(a)
(a) norma non ripresa nel Codice delle Comunicazioni
Slide12: Corte Costituzionale
Sentenza 303 del 01/10/2003
Incostituzionalità del
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 08 ottobre 2003
Oggetto: Oggetto Ricorso delle Regioni: Marche, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, e Provincia autonoma di Trento.
Denuncia l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che attribuisce al Governo il compito di individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione del Paese per violazione dell’art. 117 Cost. perchè non è materia di competenza legislativa statale.
Oggetto: Oggetto Ricorso delle Regioni: Campania, Basilicata, Marche, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia.
Pone la questione di legittimità costituzionale sull’intero D. Lgs. 04/09/2002, n° 198, per eccesso di delega, perché la L. 443/2002 autorizza una normativa specifica per infrastrutture individuate annualmente e per la realizzazione di 'grandi opere'.
Sentenza della Corte: Sentenza della Corte L’eccesso di delega è evidente - a nulla rilevando - la sopravvenuta entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche.
La Corte dichiara l’illegittimità costitu-zionale del D. Lgs. 04/09/2002, n° 198
Slide16: Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
'Codice delle comunicazioni elettroniche'
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150/L del 15 settembre 2003
Slide17: Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Il Codice riprende l’impianto del D. Lgs. 198/2002, ad eccezione della previsione della compatibilità delle infrastrutture con qualsiasi destinazione urbanistica e dunque della deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150/L del 15 settembre 2003
Infrastrutture di telecomunicazioni (art. 86): Infrastrutture di telecomunicazioni (art. 86) 1. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, c. 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380
Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici (Art. 87, c. 1): Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici (Art. 87, c. 1) 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici (installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunica-zione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile) e per reti radio a larga banda viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento da parte delle ARPA, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniforme-mente a livello nazionale.
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici (art. 87, c. 2, 3): Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici (art. 87, c. 2, 3) 1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture è presentata all'ente locale.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
Denuncia di Inizio Attività (art. 87, c. 3): Denuncia di Inizio Attività (art. 87, c. 3) Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività
Slide22: 4. Copia dell'istanza o della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
Procedimento (art. 87, c. 4 - 9)
Slide23: 6. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonchè dei soggetti preposti ai controlli, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. Procedimento (art. 87, c. 4 - 9)
Slide24: 7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Procedimento (art. 87, c. 4 - 9)
Slide25: 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa.
Procedimento (art. 87, c. 4 - 9)
Slide26: Corte Costituzionale
Sentenza 307 del 07/10/2003
Considerazioni della Corte in tema di 'elettrosmog'.
Oggetto: Oggetto Ricorso della Presidenza del Consiglio su alcune leggi regionali delle Regioni: Marche, Campania, Puglia, Umbria in tema di 'elettrosmog'.
Considerazioni della Corte: Considerazioni della Corte Non è fondato l’assunto della competenza esclusiva dello Stato in tema di 'tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali' (art. 117, c. 2, lett. s) Cost.) per escludere qualsiasi competenza delle Regioni a legiferare in vista di finalità di tutela dell’ambiente.
La tutela dell’ambiente - più che una 'materia' - è compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili; ciò che non esclude che leggi regionali assumano finalità di tutela ambientale
Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico(L. 22 febbraio 2001, n° 36): Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico (L. 22 febbraio 2001, n° 36)
Si distinguono in:
limiti di esposizione
valori di attenzione
obiettivi di qualità
a) valori di campo
b) criteri localizzativi, standard urbanistici, ecc.
Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico: Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico Limiti di esposizione:
valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione dei lavoratori per assicurare la tutela della salute.
Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico: Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico Valori di attenzione:
valori di campo da non superare, da non superare, a titolo di cautela rispetto a possibili effetti a lungo termine, in ambienti abitativi, scolastici e adibiti a permanenze prolungate
Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico: Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico Obiettivi di qualità:
a) valori di campo definiti per la progressiva minimizzazione dell’esposizione
b) criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili
Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico: Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico La logica della legge è quella di affidare:
allo Stato la fissazione di 'soglie' di esposizione
alle Regioni la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizza-zione degli impianti
Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico: Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico La fissazione a livello nazionale dei valori-soglia rappresenta il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte:
evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche
realizzare impianti necessari al Paese
Divieti specifici: Divieti specifici Il divieto di installazione di impianti su specifici edifici (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido) non eccede l’ambito di un 'criterio di localizzazione' nell’ambito degli 'obiettivi di qualità'
Slide36:
'Configurazione giuridica delle infrastrutture di telecomunicazioni'
Definizioni (art. 1, D. Lgs. 198/2002): Definizioni (art. 1, D. Lgs. 198/2002) Infrastrutture di telecomunicazioni considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:
'Il Governo … individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese'
Definizioni (art. 3, D. Lgs. 198/2002): Definizioni (art. 3, D. Lgs. 198/2002) Infrastrutture di telecomunicazioni sono opere di interesse nazionale ...
sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria (art. 16, c. 7, D.P.R. 380/2001):
'… rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, … cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni …'
Definizioni (art. 3, Codice Comunicazioni): Definizioni (art. 3, Codice Comunicazioni)
'la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica … è di
preminente interesse generale'
Definizioni (art. 90, Codice Comunicazioni): Definizioni (art. 90, Codice Comunicazioni) Gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie per la loro funzionalità hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 12 e ss. D.P.R. 327/2001.