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Premium member Presentation Transcript DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005: DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Attuazione della Direttiva Europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’ediliziaSlide2: INDICE: Direttiva europea 2002/91/CE Perché Obiettivi e metodi Metodologia comune di calcolo Certificazione energetica Ispezione periodica degli impianti di climatizzazione Risparmio potenziale DECRETO LEGISLATIVO n.192 Principi generali Sanzioni Requisiti della prestazione energetica degli edifici Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale Trasmittanze termiche Nuove specifiche degli spessori d’isolanti Ponti termici ConclusioneMigliorare il rendimento energetico nell’edilizia: perché?: Migliorare il rendimento energetico nell’edilizia: perché? La U.E. ha bisogno di promuovere il risparmio energetico UE: 35% dell’ energia si usa nell’edilizia residenziale e terziaria Ci sono tre ragioni principali: Sicurezza energetica La dipendenza dalle importazioni: sarà del 70% nel 2030 il 94% della CO2 ha l’origine nel settore energetico Ambientale UE vuole promuovere l’ efficienza nell’uso di energia Limiti della offerta di energia Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’ediliziaPerché una nuova Direttiva?: Perché una nuova Direttiva? Differenze fra le norme dei diversi Stati membri. Trattato della Comunità: obbiettivi ambientali Protocollo di Kyoto per Europa: ridurre le emissioni di “gas serra” dell’ 8% entro il 2012 (anno base: 1990) Entrata in vigore: 4 Gennaio 2006 Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia Obbiettivi generali Promuovere la efficienza energetica Raggiungimento da parte di tutti del livello degli Stati più virtuosi Certificazione energetica: Certificazione energetica Perché? Informazione Efficienza + attraente Flessibilità all’architetto Indicatori semplici Come? Edifici nuovi ed esistenti: dati disponibili quando costruiti, venduti oppure affittati I Certificati: validità massima di 10 anni includere raccomandazioni visibili in edifici pubblici gamma delle temperature interne reali Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia Ispezione degli impianti Caldaie Ispezione regolare: caldaie 20-100 kW Ispezione ogni 2 anni (almeno): caldaie > 100 kW Caldaie > 20 kW e > 15 anni: tutto l’impianto ispezionato; consigli per soluzioni alternativi Condizionamento d’aria Ispezione regolare sistemi > 12 kW Sud Europa: ci vuole il raffreddamento passivo.Risparmio potenziale: Risparmio potenziale Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia Potenziale di risparmio: 22% entro il 2012 (anno base:1990) energia in riscald./raffred., acqua c.s. ed illuminazione Risparmio potenziale in caldaie, illuminazione e raffreddamento : Risparmio potenziale in caldaie, illuminazione e raffreddamento 10 milioni in Europa con più di 20 anni. Solo la loro sostituzione risparmio del 5% Caldaie Illuminazione 14% dell’energia totale 30-50% risparmio potenziale. Raffreddamento In crescita: raddoppio per il 2020. 25% risparmio potenziale. Nuovi generatori di energia Rinnovabile in-situ,riscald./raffred. centrali e pompe di calore hanno anche potenziale di risparmio. Disegno bioclimatico Sistemi solari, illuminazione e raffreddamento naturale: risparmio fino il 60% Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’ediliziaPrincipi generali: art. 1 Finalità : Principi generali: art. 1 Finalità Prestazione energetica di un edificio: sistema “involucro + impianti” Consumi: riscaldamento + raffreddamento Tutta l’impiantistica (ventilazione, illuminazione, acqua calda sanitaria) Attestato di certificazione energetica dell’edificio. Migliorare prestazioni Fonti rinnovabili ed alternative Limitare emissioni gas serra (protocollo di Kyoto) DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Regolamentare: metodologia di calcolo requisiti minimi criteri certificazione ispezioni impianti Coordinazione regionale Sensibilizzare gli utenti Art. 2 Definizioni Slide9: Applicazione integrale per: Costruzioni nuove Ristrutturazioni > 1000 m2 Applicazione limitata per : ampliamenti superiori al 20% (si applica integralmente al solo ampliamento) Ristrutturazioni o manutenzione straordinaria dell’involucro esterno Nuova installazione di impianti termici Sostituzione dei generatori di calore DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Art. 3 Ambito di intervento Esclusioni: Beni culturali e del paesaggio Fabbricati industriali riscaldati solo per esigenze di processo produttivo Fabbricati < 50 m2 superficie utileSlide10: Entrata in vigore del Dlgs 192: concessioni edilizie posteriori al 08 Ottobre 2005 Valori di FEP e “U” dal 1.1.2006 Esistenza della certificazione energetica : 1 anno dopo l’ 08 Ottobre 2005 Emissione di decreti attuativi ed esplicativi entro 180gg dal 08 Ottobre 2005 (vedi nota) DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Art. 4 Adozione di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione Art. 6 Certificazione Energetica Tempistica: entro un anno, certificati gli edifici con inizio lavori posteriore al 08 Ott. 05 Compravendita, locazione: attestato di C.E. disponibile Vale 10 anni L’attestato comprende: dati propri dell’edificio, valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento suggerimenti per migliorare la prestazione Visibile negli edifici pubblici Proposte regionali (Lombardia) di certificazione: Proposte regionali (Lombardia) di certificazione CERTIFICAZIONE tiff.TIF Proposta di targa da apporre sulla casa.JPG Slide12: Conformità al Dlgs 192: responsabilità del direttore dei lavori, chi presenta al Comune l’asseverazione. Una copia conservata dal Comune Il Comune ha il compito di definire e promuovere i controlli 5 anni di tempo dalla data di fine lavori per i controlli I Comuni: obbligati ai controlli in caso di specifica richiesta, ma i costi sono a carico del richiedente DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni Art. 9 Funzioni delle regioni Art. 11 Requisiti della prestazione energetica (Norma transitoria) Far attuare il Decreto 192 Accertamenti ed ispezioni Promuovere attività volte alla riduzione dei consumi, alla correzione delle non conformità ed al monitoraggio dell’efficacia delle politiche intraprese si usano i metodi di calcolo della vecchia legge 10/91 ma adottando i nuovi limiti I nuovi limiti saranno validi fino al 31.12.2008, poi entreranno in vigore altri limiti più restrittivi (già stabiliti nel Dlgs 192)Slide13: Il progettista e/o il certificatore: relazione tecnica / attestato Cert.En. (non corretto) falso ammenda del (30%) 70% della parcella e segnalazione all’albo professionale. Il direttore dei lavori: omissione di presentare al Comune l’asseverazione ammenda del 50% della parcella e segnalazione all’albo. asseverazione falsa reclusione fino a 6 mesi e ammenda fino a 500 €. DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Art. 15 Sanzioni Il costruttore: certificazione non consegnata al proprietario ammenda da 5 a 30 mila € Compravendita o locazione: se manca la certificazione il contratto è nullo (nullità fatta valere solo dal compratore / conduttore)Slide15: Allegato C-Tabella 1 : fabbisogno massimo annuo energia primaria invernale per m² sup. utile : kWh/ m² anno DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 A: Lampedusa; B: Messina, Pantelleria, Portopalo, Reggio Calabria, Trapani C: Bari, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Napoli, Salerno, Taranto D: Ancona, Firenze, Genova, Pescara, Pisa, Roma, Siena E: Aosta, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, L’Aquila, Milano, Perugia, Potenza, Ravenna, Sondrio, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia F: Bormio, Cortina, Cuneo Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide16: Per le zone C, D, E, F, la trasmittanza delle pareti divisorie interne deve essere inferiore o uguale a 0,80 Wm2K DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide17: DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide18: DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide19: DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide20: DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Il caso dei ponti termici Decreto lgs. 192 – Allegato I – comma 6: “Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto…, i valori limite della trasmittanza termica…devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico)” se non si isola il ponte si deve aumentare l’isolamento nella parete corrente, ma: Più si isola la parete “corrente”, più aumenta la trasmittanza nel ponte valore maggiore del coefficiente di trasmittanza maggiore rischio di avere condensa superficiale sSlide21: Il decreto stabilisce nuovi parametri per limitare la dispersione energetica I nuovi parametri impongono, tra l’altro, l’aumento della coibentazione Un’ ulteriore abbassamento delle dispersioni è previsto per il 2009 Il meccanismo sanzionatorio e di responsabilità consente all’utente di essere più tutelato Le regioni posso legiferare in maniera più restrittiva I ponti termici devono essere isolati per evitare il rischio di condensa superficiale La massa termica dipende da altri fattori, soprattutto l’isolante e la ventilazione, per essere effettiva. In ogni caso nella maggioranza degli edifici si raggiungono il valore specificato DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 ConclusioniLa Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Dir Gen. per L’Energia) del 23.05.2006: La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Dir Gen. per L’Energia) del 23.05.2006 Arch Silvia Abbaneo You do not have the permission to view this presentation. In order to view it, please contact the author of the presentation.
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La U.E. ha bisogno di promuovere il risparmio energetico UE: 35% dell’ energia si usa nell’edilizia residenziale e terziaria Ci sono tre ragioni principali: Sicurezza energetica La dipendenza dalle importazioni: sarà del 70% nel 2030 il 94% della CO2 ha l’origine nel settore energetico Ambientale UE vuole promuovere l’ efficienza nell’uso di energia Limiti della offerta di energia Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’ediliziaPerché una nuova Direttiva?: Perché una nuova Direttiva? Differenze fra le norme dei diversi Stati membri. Trattato della Comunità: obbiettivi ambientali Protocollo di Kyoto per Europa: ridurre le emissioni di “gas serra” dell’ 8% entro il 2012 (anno base: 1990) Entrata in vigore: 4 Gennaio 2006 Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia Obbiettivi generali Promuovere la efficienza energetica Raggiungimento da parte di tutti del livello degli Stati più virtuosi Certificazione energetica: Certificazione energetica Perché? Informazione Efficienza + attraente Flessibilità all’architetto Indicatori semplici Come? Edifici nuovi ed esistenti: dati disponibili quando costruiti, venduti oppure affittati I Certificati: validità massima di 10 anni includere raccomandazioni visibili in edifici pubblici gamma delle temperature interne reali Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia Ispezione degli impianti Caldaie Ispezione regolare: caldaie 20-100 kW Ispezione ogni 2 anni (almeno): caldaie > 100 kW Caldaie > 20 kW e > 15 anni: tutto l’impianto ispezionato; consigli per soluzioni alternativi Condizionamento d’aria Ispezione regolare sistemi > 12 kW Sud Europa: ci vuole il raffreddamento passivo.Risparmio potenziale: Risparmio potenziale Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia Potenziale di risparmio: 22% entro il 2012 (anno base:1990) energia in riscald./raffred., acqua c.s. ed illuminazione Risparmio potenziale in caldaie, illuminazione e raffreddamento : Risparmio potenziale in caldaie, illuminazione e raffreddamento 10 milioni in Europa con più di 20 anni. Solo la loro sostituzione risparmio del 5% Caldaie Illuminazione 14% dell’energia totale 30-50% risparmio potenziale. Raffreddamento In crescita: raddoppio per il 2020. 25% risparmio potenziale. Nuovi generatori di energia Rinnovabile in-situ,riscald./raffred. centrali e pompe di calore hanno anche potenziale di risparmio. Disegno bioclimatico Sistemi solari, illuminazione e raffreddamento naturale: risparmio fino il 60% Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’ediliziaPrincipi generali: art. 1 Finalità : Principi generali: art. 1 Finalità Prestazione energetica di un edificio: sistema “involucro + impianti” Consumi: riscaldamento + raffreddamento Tutta l’impiantistica (ventilazione, illuminazione, acqua calda sanitaria) Attestato di certificazione energetica dell’edificio. Migliorare prestazioni Fonti rinnovabili ed alternative Limitare emissioni gas serra (protocollo di Kyoto) DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Regolamentare: metodologia di calcolo requisiti minimi criteri certificazione ispezioni impianti Coordinazione regionale Sensibilizzare gli utenti Art. 2 Definizioni Slide9: Applicazione integrale per: Costruzioni nuove Ristrutturazioni > 1000 m2 Applicazione limitata per : ampliamenti superiori al 20% (si applica integralmente al solo ampliamento) Ristrutturazioni o manutenzione straordinaria dell’involucro esterno Nuova installazione di impianti termici Sostituzione dei generatori di calore DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Art. 3 Ambito di intervento Esclusioni: Beni culturali e del paesaggio Fabbricati industriali riscaldati solo per esigenze di processo produttivo Fabbricati < 50 m2 superficie utileSlide10: Entrata in vigore del Dlgs 192: concessioni edilizie posteriori al 08 Ottobre 2005 Valori di FEP e “U” dal 1.1.2006 Esistenza della certificazione energetica : 1 anno dopo l’ 08 Ottobre 2005 Emissione di decreti attuativi ed esplicativi entro 180gg dal 08 Ottobre 2005 (vedi nota) DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Art. 4 Adozione di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione Art. 6 Certificazione Energetica Tempistica: entro un anno, certificati gli edifici con inizio lavori posteriore al 08 Ott. 05 Compravendita, locazione: attestato di C.E. disponibile Vale 10 anni L’attestato comprende: dati propri dell’edificio, valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento suggerimenti per migliorare la prestazione Visibile negli edifici pubblici Proposte regionali (Lombardia) di certificazione: Proposte regionali (Lombardia) di certificazione CERTIFICAZIONE tiff.TIF Proposta di targa da apporre sulla casa.JPG Slide12: Conformità al Dlgs 192: responsabilità del direttore dei lavori, chi presenta al Comune l’asseverazione. Una copia conservata dal Comune Il Comune ha il compito di definire e promuovere i controlli 5 anni di tempo dalla data di fine lavori per i controlli I Comuni: obbligati ai controlli in caso di specifica richiesta, ma i costi sono a carico del richiedente DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni Art. 9 Funzioni delle regioni Art. 11 Requisiti della prestazione energetica (Norma transitoria) Far attuare il Decreto 192 Accertamenti ed ispezioni Promuovere attività volte alla riduzione dei consumi, alla correzione delle non conformità ed al monitoraggio dell’efficacia delle politiche intraprese si usano i metodi di calcolo della vecchia legge 10/91 ma adottando i nuovi limiti I nuovi limiti saranno validi fino al 31.12.2008, poi entreranno in vigore altri limiti più restrittivi (già stabiliti nel Dlgs 192)Slide13: Il progettista e/o il certificatore: relazione tecnica / attestato Cert.En. (non corretto) falso ammenda del (30%) 70% della parcella e segnalazione all’albo professionale. Il direttore dei lavori: omissione di presentare al Comune l’asseverazione ammenda del 50% della parcella e segnalazione all’albo. asseverazione falsa reclusione fino a 6 mesi e ammenda fino a 500 €. DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Art. 15 Sanzioni Il costruttore: certificazione non consegnata al proprietario ammenda da 5 a 30 mila € Compravendita o locazione: se manca la certificazione il contratto è nullo (nullità fatta valere solo dal compratore / conduttore)Slide15: Allegato C-Tabella 1 : fabbisogno massimo annuo energia primaria invernale per m² sup. utile : kWh/ m² anno DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 A: Lampedusa; B: Messina, Pantelleria, Portopalo, Reggio Calabria, Trapani C: Bari, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Napoli, Salerno, Taranto D: Ancona, Firenze, Genova, Pescara, Pisa, Roma, Siena E: Aosta, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, L’Aquila, Milano, Perugia, Potenza, Ravenna, Sondrio, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia F: Bormio, Cortina, Cuneo Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide16: Per le zone C, D, E, F, la trasmittanza delle pareti divisorie interne deve essere inferiore o uguale a 0,80 Wm2K DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide17: DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide18: DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide19: DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Slide20: DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 Il caso dei ponti termici Decreto lgs. 192 – Allegato I – comma 6: “Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto…, i valori limite della trasmittanza termica…devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico)” se non si isola il ponte si deve aumentare l’isolamento nella parete corrente, ma: Più si isola la parete “corrente”, più aumenta la trasmittanza nel ponte valore maggiore del coefficiente di trasmittanza maggiore rischio di avere condensa superficiale sSlide21: Il decreto stabilisce nuovi parametri per limitare la dispersione energetica I nuovi parametri impongono, tra l’altro, l’aumento della coibentazione Un’ ulteriore abbassamento delle dispersioni è previsto per il 2009 Il meccanismo sanzionatorio e di responsabilità consente all’utente di essere più tutelato Le regioni posso legiferare in maniera più restrittiva I ponti termici devono essere isolati per evitare il rischio di condensa superficiale La massa termica dipende da altri fattori, soprattutto l’isolante e la ventilazione, per essere effettiva. In ogni caso nella maggioranza degli edifici si raggiungono il valore specificato DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005 ConclusioniLa Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Dir Gen. per L’Energia) del 23.05.2006: La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Dir Gen. per L’Energia) del 23.05.2006 Arch Silvia Abbaneo