Il ricorso alle commissioni tributarie : Il ricorso alle commissioni tributarie Scienza delle Finanze
Classe V IGEA
Capoccia Franco
Obiettivi del lavoro : Obiettivi del lavoro Saper ricorrere contro l’imposizione di sanzioni tributarie ritenute ingiuste
Conoscere le disposizioni dettate dai D.Lgs. 545 e 546 del 1992
Conoscere termini e procedure
Descrizione : Descrizione Nel corso del rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria possono insorgere controversie:
nella fase dell’accertamento
nella fase della riscossione
nella fase dell’applicazione delle sanzioni
Organi del contenzioso tributario : Organi del contenzioso tributario Le controversie tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria sono affidati ad appositi organi detti del CONTENZIOSO TRIBUTARIO tali organi sono:
Gli organi dell’amministrazione finanziaria ( Uffici delle entrate ) (ricorso gerarchico ammesso per alcuni tributi es. CC.GG.)
Commissioni tributarie Provinciali e Regionali (competenza generale)
L’autorità giudiziaria ordinaria ( solo per questioni di diritto che riguardino l’accertamento, la tassabilità o l’esecuzione)
Le commissioni tributarie : Le commissioni tributarie Commissioni tributarie provinciali (primo grado) con competenza sul territorio della provincia
Commissioni tributarie regionali (secondo grado) con competenza sul territorio della regione
Oggetto della giurisdizione tributaria : Oggetto della giurisdizione tributaria La legge contiene un’elencazione tassativa delle imposte soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Art 2 D. Lgs. 546/92:
LE IMPOSTE SUI REDDITI
l’I.V.A.
l’I.N.V.I.M.
L’IMPOSTA DI REGISTRO
L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
L’IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
IL TRIB. SPEC. PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI
TRIBUTI COMUNALI E LOCALI ( ES. I.C.I.)
OGNI ALTRO TRIBUTO ATTRIBUITO DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Capacità di stare in giudizio : Capacità di stare in giudizio L’art. 11 e 12 del D. Lgs. 546/92 prevedono delle apposite statuizioni con riguardo alla capacità processuale:
Il contribuente solo per controversie di modesto valore ( inferiori a £. 5.000.000) può difendersi da solo
in tutti gli altri casi è necessaria l’assistenza di un difensore abilitato ( Generale: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri; Speciale: geometri, ingegneri, consulenti del lavoro )
Gratuito patrocinio per le persone indigenti
Casi particolari di capacità processuale : Casi particolari di capacità processuale In caso di Fallimento del soggetto ricorrente il curatore fallimentare non può stare in giudizio in qualità di difensore ed il ricorso deve essere autorizzato dal Giudice delegato (art. 31 2° e 3° R.D. 267/1942)
Nelle società di persone ai sensi dell’art. 2297 2° si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio. (verificare sempre l’atto costitutivo)
dichiarazione dei redditi congiunta: i coniugi sono coobbligati in solido al pagamento delle imposte, le notifiche di accertamenti e di cartelle esattoriali vanno fatte ad entrambi; il ricorso deve essere proposto congiuntamente
Il ricorso : Il ricorso L’atto introduttivo del procedimento tributario è il ricorso.
Con il ricorso la parte chiede alla Commissione di primo grado una decisione
Il ricorso deve contenere tutti gli elementi indicati dalla Legge ( art. 18 D. Lgs. 546/92) poiché anche in mancanza o nell’incertezza di uno di essi il ricorso diviene inammissibile
Atti impugnabili : Atti impugnabili Il ricorso può essere proposto (art. 19 D. Lgs. 546/92) contro:
l’avviso di accertamento del tributo
l’avviso di liquidazione del tributo
il procedimento che irroga le sanzioni
il ruolo e la cartella di pagamento
l’avviso di mora
atti relativi alle operazioni catastali
istanze di rimborso presentate dal contribuente
il diniego o la revoca di agevolazioni
Quando ricorrere : Quando ricorrere Non è sufficiente ritenere di avere subito una ingiustizia per produrre un ricorso ma occorre valutare attentamente:
l’atto impositivo
esattezza della notifica
Vizi dell’atto impositivo : Vizi dell’atto impositivo l’atto impositivo può essere :
viziato da incompetenza (verificare la firma)
viziato da eccesso di potere ( sviamento di potere, travisamento dei fatti, disparità di trattamento grave e manifesta )
violazione di Legge ( mancante o insufficiente motivazione, art. 40 DPR 600, contenuto dell’iter logico che ha portato all’emissione dell’atto di accertamento )
Vizi della notifica dell’atto : Vizi della notifica dell’atto La notifica è il mezzo mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell’atto da impugnare.
La notifica può essere:
inesistente
nulla ( per violazione degli artt. 16-17 D.Lgs 546 e 137 e 140 C.p.c.)
regolare
Contenuto del ricorso : Contenuto del ricorso Il ricorso deve contenere l’indicazione ( art. 18 D. Lgs. 546/92:
della Commissione tributaria cui è diretto
del ricorrente o del suo legale rappresentante, della residenza e del codice fiscale
dell’Ufficio del Ministero delle Finanze o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto
dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda
dei motivi del ricorso
Termini e proposizione del ricorso : Termini e proposizione del ricorso Il ricorso deve essere proposto a pena d’inammissibilità entro 60 gg. dalla notifica dell’atto impugnato ( art. 21 D. Lgs 5646/92)
Il ricorso deve essere notificato all’Ufficio tributario, all’Ente locale o al concessionario del servizio della riscossione che ha emesso l’atto impugnato
La notifica può avvenire, a scelta del ricorrente, mediante consegna o spedizione in plico raccomandato R.R. ovvero rispettando le norme del
C.P.C. (art. 137 e seg.)
Costituzione in giudizio : Costituzione in giudizio E’ importante sottolineare che l’invio del ricorso all’Ente che lo ha emesso, di per se, non instaura il procedimento giurisdizionale, perché esso sia validamente attivato è necessaria un’altra importante formalità:
Il ricorrente, entro 30 gg. dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, deposita, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato unitamente al proprio fascicolo, contenente l’originale o la copia dell’atto impugnato e i documenti prodotti.
La sezione giudicante : La sezione giudicante Il Presidente della Commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni attivate.
Il Presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, fissa la trattazione dell’udienza e nomina il relatore
La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza con apposita istanza dieci giorni liberi prima della data dell’udienza
Documenti e memorie (art. 32 D. Lgs. 546/92) : Documenti e memorie (art. 32 D. Lgs. 546/92) Le parti possono depositare documenti, a fondamento della propria tesi, fino a 20 gg. liberi prima dell’udienza
possono altresì depositare memorie illustrative fino a 10 gg. liberi prima dell’udienza
Documenti e memorie devono essere sempre depositati in copia per la controparte
Nel processo tributario non sono ammissibili né il giuramento né la prova testimoniale
Decisione : Decisione Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto della camera di consiglio.
Il dispositivo della sentenza viene notificato alle parti
Sarà cura della parte diligente recarsi presso la segreteria della sezione che ha emesso la sentenza per ritirare copia della stessa con sopra riportate le motivazioni della decisione
La domamda di sospensione della esecuzione dell’atto impugnato : La domamda di sospensione della esecuzione dell’atto impugnato ( art. 47 D. Lgs. 546/92)
Il ricorrente se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere, la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria
Il collegio giudicante può accogliere l’istanza eventualmente subordinandolo alla presentazione di una idonea garanzia (fidejussione bancaria o assicurativa)
Conciliazione giudiziale : Conciliazione giudiziale La conciliazione giudiziale ha lo scopo di definire le controversie tributarie con una procedura abbreviata, attraverso la quale, è possibile 'patteggiare' le imposte e le sanzioni dovute ( art. 48 D. Lgs. 546/92)
Non comporta alcuna esimente per le eventuali sanzioni penali
Può essere totale o parziale
Conciliazione in udienza:
1) istanza delle parti
2) proposta dalla Commissione
3) proposta dall’Ufficio con la preventiva adesione dell’altra parte
Conciliazione fuori udienza
Ulteriori cause di estinzione del processo : Ulteriori cause di estinzione del processo Il processo tributario può anche estinguersi per:
Rinuncia al ricorso art. 44 D. Lgs. 546/92
Inattività delle parti Art. 45 D. Lgs. 546/92
Cessazione della materia del contendere art. 46 D. Lgs. 546/92
Appello : Appello Contro la decisione di primo grado, il soccombente, entro 60 gg. dalla notifica della sentenza, può proporre appello alla Commissione tributaria Regionale competente
Nel giudizio d’appello si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il giudizio di primo grado
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove ne nuove eccezioni
E’ necessaria l’assistenza di un difensore abilitato
Ricorso per Cassazione : Ricorso per Cassazione
Contro la decisione della Commissione Regionale è ammesso ricorso per Cassazione
La funzione del ricorso per Cassazione sta nell’eliminare gli errori di diritto nei quali possono essere incorsi i giudici di merito.
Slide25 : - RICORSO CONTRO IL RUOLO EMESSO DAL CENTRO DI SERVIZIO
IN CARTA LIBERA
RICORSO
- Alla Commissione tributaria provinciale di .........................
(tramite il Centro di Servizio di ...................................)
OGGETTO: IRPEF/IRPEG/ILOR/CSSN Anno ...................
Il/la sottoscritto ……………………………………….. ..................... C.F........................, nato/a il ..../..../19...... a ......................... con domicilio fiscale in ..........................................................
PREMESSO
- che in data .............................. ha ricevuto cartella di pagamento relativa alla liquidazione ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 della propria dichiarazione dei redditi mod. ............ relativa all’anno .......... presentata in data ................
RICORRE
avverso il ruolo formato dal Centro di Servizio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 28/11/1980 n. 787 e contro l’Ufficio ................... per i seguenti motivi:
Fatto ……………………..
Diritto ……………………
Per questi motivi
chiede a codesta On.le Commissione tributaria di annullare l’iscrizione a ruolo operata dall’Ufficio di cui in premessa e la conseguente cartella di pagamento, con condanna dell’Amministrazione ex art. 69, D.lgs. n. 546/92 e vittoria delle spese di giudizio.
Allega fotocopia della cartella di pagamento e copia della documentazione eventualmente contestata.
Luogo e data ...................... Firma ...................
Slide26 : PROPOSTA DI CONCILIAZIONE (IN CARTA LIBERA)
All’Ufficio (indicare l’Ufficio finanziario).................................
Il/la Sottoscritt ......................................................... residente in ............................. via ..................................., cod. fisc. ............................
PREMESSO
– che con atto notificato a ........................ (indicare le controparti alle quali è stato notificato il ricorso) .................................. depositato nella segreteria di codesta commissione il ...................... è stato proposto ricorso avverso ........................ (indicare l’atto impugnato) n. ............, notificato il.................................. a cura dell’ufficio ....................................
– che la relativa lite è attualmente pendente presso la commissione tributaria provinciale di ................. .........................;
– che non è stata ancora fissata la data per l’udienza di trattazione
CHIEDE
ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la conciliazione della presente controversia. A tal fine
PROPONE
di conciliare totalmente/parzialmente la controversia nei modi seguenti:
(per le imposte dirette)
l Riduzione del reddito d’impresa accertato in L. ......... a L. ...........
l Riduzione del reddito di lavoro autonomo accertato in L. ...... a L. ......
l Riduzione del reddito da partecipazione accertato in L. ....... a L. ......
(per l’imposta sul valore aggiunto)
l Riduzione della maggior imposta accertata in L. ........... a L. ..........
l Riduzione della pena pecuniaria irrogata in L. ......... a L. .............
(per le altre imposte indirette)
l Riduzione del valore finale accertato da L. .......... a L. ...............
l Definizione del valore iniziale accertato in L. ....... a L. .............
l Riconoscimento delle spese incrementative non ammesse o parzialmente ammesse in L. ....................
Tale richiesta è basata sulle seguenti motivazioni: ..........................
Firma eventuale
del difensore Firma della parte
luogo e data..........................